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Pensione, arriva la rendita a durata definita, decidi tu rate e durata, e gli eredi possono riscattarla: ecco le novità

Pensione, arriva la rendita a durata definita, decidi tu rate e durata, e gli eredi possono riscattarla: ecco le novità

Pubblicato il: 18/01/2026

La previdenza complementare – attualmente disciplinata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 – rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico, il cui scopo è proprio quello di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico. A tal fine la previdenza complementare è basata su un sistema di forme pensionistiche, incaricate di raccogliere il risparmio previdenziale mediante il quale – al termine della vita lavorativa – si potrà beneficiare di una pensione integrativa.

I destinatari dei fondi pensione sono:

  • i lavoratori dipendenti, privati e pubblici;
  • i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro;
  • i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
  • persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari;
  • lavoratori con un'altra tipologia di contratto (ad es. lavoratore occasionale).

La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), all’articolo 1, commi 202 e seguenti, introduce una vera e propria mini-riforma della previdenza complementare, con l’obiettivo dichiarato di favorire una più ampia adesione dei lavoratori. Le novità spaziano dall’aumento della deducibilità fiscale dei contributi, all’introduzione di nuove modalità di erogazione delle prestazioni, fino al rafforzamento del meccanismo del silenzio-assenso e alla revisione delle regole sul conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps. Di seguito un prospetto illustrativo.

Aumenta il limite di deducibilità
A partire dal periodo d’imposta 2026, cresce il tetto massimo dei contributi deducibili ai fini Irpef destinati alla previdenza complementare: il limite annuo passa da 5.164,57 euro a 5.300 euro. L’agevolazione riguarda sia i contributi volontari del lavoratore sia quelli versati dal datore di lavoro o dal committente, inclusi quelli previsti da contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
Nel calcolo del limite concorrono anche le somme accantonate dal datore di lavoro nei cosiddetti fondi interni aziendali su base individuale, mentre resta escluso il TFR conferito ai fondi pensione o alla previdenza integrativa. Il nuovo tetto rileva anche per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, che beneficiano di un regime di deduzione “potenziato”. Nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza complementare, essi possono dedurre un importo aggiuntivo pari alla differenza tra quanto effettivamente versato nei primi cinque anni e il limite annuo previsto, con il vincolo che tale maggiorazione non superi, per ciascun anno, la metà del limite di deducibilità.

Nuove forme di rendita
Dal 2026 gli iscritti alle forme di previdenza complementare hanno una nuova possibilità per la riscossione della prestazione finale. Accanto alle opzioni già previste – capitale o rendita vitalizia – la Legge di Bilancio 2026 introduce la rendita a durata definita, una modalità intermedia pensata per rendere più flessibile l’uscita dal fondo pensione.

Scegliendo la rendita a durata definita, l’aderente rinuncia alla rendita vitalizia e ottiene una prestazione calcolata sulla base degli anni di vita residua, determinati secondo gli indici Istat al momento dell’opzione. Il montante accumulato viene così suddiviso in rate annuali. Ad esempio, con un montante di 200mila euro e una vita residua stimata in 20 anni, la prestazione annua sarà pari a 10mila euro. In alternativa alla rata annuale, è possibile optare per prelievi flessibili, nei limiti delle rate maturate e non riscosse. La flessibilità, quindi, non è illimitata ma resta ancorata al meccanismo di calcolo previsto dalla norma. Un’ulteriore opzione introdotta dalla riforma è l’erogazione frazionata del montante su un periodo minimo di cinque anni. In questo caso, il criterio di riferimento non è più la durata della vita residua dell’iscritto, bensì un arco temporale preventivamente concordato. Ad esempio, a fronte di un montante pari a 100.000 euro e di una scelta di erogazione su cinque anni, la prestazione annua ammonterà a 20.000 euro.
Al momento dell’esercizio dell’opzione, il beneficiario può inoltre indicare uno o più soggetti aventi diritto al riscatto delle somme residue in caso di premorienza. Questo aspetto rappresenta una differenza rilevante rispetto alla rendita vitalizia, la quale si estingue con il decesso dell’iscritto.

Riepilogando, con la riforma sono previste:

  • una rendita a durata definita, calcolata su un numero di anni pari alla vita attesa residua dell’aderente, determinata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT;
  • una rendita sotto forma di prelievi liberamente determinabili, entro il limite delle rate maturate e non ancora riscosse della rendita a durata definita;
  • una erogazione frazionata del montante, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo modalità che saranno stabilite dalla COVIP.
Le nuove opzioni riguardano esclusivamente le forme di previdenza complementare a contribuzione definita. In caso di decesso dell’iscritto prima del termine, il montante residuo potrà essere riscattato dai beneficiari da lui indicati.

Dal punto di vista fiscale, alle nuove prestazioni si applica il medesimo regime previsto per le prestazioni in capitale. L’importo imponibile è determinato al netto delle somme già assoggettate a imposta (come le rivalutazioni annuali). La tassazione avviene in via ordinaria, fatta eccezione per la rendita in forma frazionata, per la quale è prevista una ritenuta del 20%, ridotta dello 0,25% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a un massimo di riduzione del 5%.

Si ricorda inoltre che, dal prossimo mese di luglio, i lavoratori alla prima assunzione saranno automaticamente iscritti alla previdenza complementare, salvo espressa rinuncia da esercitare entro 60 giorni (in luogo degli attuali sei mesi). L’adesione avrà efficacia retroattiva dalla data di assunzione. Il silenzio-assenso opererà anche in relazione al versamento dei contributi, sia a carico del datore di lavoro sia del lavoratore, salvo che quest’ultimo percepisca una retribuzione annua lorda inferiore all’assegno sociale. È inoltre prevista la possibilità di destinare anche solo una parte del TFR alla previdenza complementare, se consentito dalla contrattazione collettiva.
Il meccanismo viene esteso anche ai lavoratori non di prima assunzione: il datore di lavoro dovrà fornire un’informativa completa sugli accordi applicabili e verificare le scelte già compiute dal lavoratore. In mancanza di una nuova decisione entro 60 giorni, l’adesione scatterà automaticamente anche nel nuovo rapporto di lavoro.

Infine, la legge di bilancio interviene sulla disciplina del conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps. La soglia dimensionale che fa scattare l’obbligo viene rimodulata nel tempo:

  • dal 2026 al 2027 l’obbligo si applica ai datori di lavoro che raggiungano 60 dipendenti, in qualunque momento, sulla base della media annuale dell’anno precedente;
  • dal 2028 al 2031 la soglia torna a 50 dipendenti, con le stesse modalità di calcolo;
  • dal 2032 la soglia si abbassa ulteriormente a 40 dipendenti.

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