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Codice della Strada, ti multano sulle strisce blu anche col parcometro rotto: ecco gli unici casi in cui puoi contestarla

Codice della Strada, ti multano sulle strisce blu anche col parcometro rotto: ecco gli unici casi in cui puoi contestarla

Pubblicato il: 19/04/2026

La gestione della sosta urbana regolamentata, le cc.dd. strisce blu, rappresenta un terreno di scontro frequente tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Molti automobilisti ritengono, erroneamente, che un malfunzionamento tecnico del parcometro o la semplice indisponibilità di monete costituiscano una sorta di giustificazione automatica che autorizzi la sosta gratuita. In realtà, la disciplina normativa oggi vigente e l’orientamento della giurisprudenza di legittimità delineano un perimetro di responsabilità molto più rigoroso per l'utente della strada, dove la buona fede deve essere accompagnata da una prova rigorosa della diligenza prestata.

Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, confermato dall'ordinanza n. 8313/2024, il semplice guasto del lettore di carte di credito o bancomat non è sufficiente a rendere illegittimo il verbale di accertamento. I giudici hanno stabilito che l'automobilista è tenuto a dimostrare l'impossibilità assoluta di assolvere all'obbligo del pagamento. Questo significa che, qualora il terminale elettronico risulti fuori servizio, il conducente ha il dovere di tentare il pagamento con moneta metallica o, in alternativa, di verificare la funzionalità di un altro parcometro nelle vicinanze.

L'onere della diligenza impone all'utente di munirsi preventivamente dei mezzi di pagamento necessari, poiché il mancato possesso di monete non è più considerato una causa di giustificazione valida. In sostanza, chi decide di parcheggiare la propria vettura sulle strisce blu deve disporre di ogni modalità di pagamento prevista dal parcometro. In caso contrario, l’eventuale sanzione amministrativa sarà considerata pienamente legittima.

In sede di opposizione davanti al Giudice di Pace, il processo segue precise regole di ripartizione dell’onere della prova. Sebbene sia il cittadino ad avviare la causa assumendo la veste di opponente, la P.A. agisce come attore sostanziale ed è tenuta a provare i fatti costitutivi della violazione, ovvero la presenza del veicolo nello stallo e la regolarità della segnaletica. Di contro, al cittadino spetta l'onere di dimostrare i cc.dd. fatti impeditivi o estintivi che escludano la sua responsabilità.

Per superare la presunzione di colpa che scatta una volta accertata l'infrazione, l'automobilista deve documentare l'esistenza di un caso fortuito o di una forza maggiore, ossia un evento imprevisto e irresistibile. Un esempio tipico è il ritardo causato da un'emergenza medica: in questo caso, la semplice dichiarazione non è sufficiente, ma occorre produrre un certificato che attesti l'urgenza indifferibile. Senza una prova solida, il giudice non può che confermare la sanzione.

Uno strumento di difesa spesso impiegato dai cittadini riguarda la presunta violazione dell'art. 7 del Codice della strada, comma 8, che impone ai Comuni di garantire una proporzione adeguata tra stalli a pagamento e parcheggi liberi nelle immediate vicinanze. Qualora venga sollevata questa eccezione, l'onere della prova subisce un'inversione parziale, spettando all'Amministrazione comunale dimostrare di aver adottato i provvedimenti necessari per garantire la presenza di aree di sosta gratuita, tipicamente contrassegnate dalle strisce bianche.

Tuttavia, è fondamentale considerare che questo obbligo di alternanza incontra deroghe significative dettate dalla natura dell'area urbana. Il vincolo decade infatti nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL), nelle aree pedonali e nei centri storici di particolare pregio artistico o ambientale, dove il Comune ha la facoltà di istituire esclusivamente parcheggi a pagamento per esigenze di tutela del patrimonio o di limitazione del traffico.

Un altro aspetto da considerare riguarda la natura giuridica del verbale redatto dal pubblico ufficiale, che gode di fede privilegiata per quanto concerne i fatti avvenuti in sua presenza. Smentire quanto riportato dall'ausiliario del traffico o dal vigile urbano è possibile solo attraverso la produzione di rilievi fotografici chiari o documentazione tecnica specifica che attesti, ad esempio, l'invisibilità della segnaletica perché coperta da ostacoli o l'effettivo stato di “fuori servizio” del parcometro.


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