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Pubblicato il: 05/05/2026
Durante un controllo stradale avvenuto il 3 luglio 2024, un automobilista avrebbe assunto, secondo le Forze dell’ordine, un atteggiamento ostile e poco collaborativo. Secondo quanto riportato nell’annotazione di polizia giudiziaria, l’uomo, una volta sceso dal veicolo, si sarebbe mostrato scontroso, avrebbe gesticolato in maniera agitata, tentando di sottrarsi al controllo e avrebbe pronunciato alcune frasi rivolte agli agenti, tra cui “non sapete con chi avete a che fare” e “togliti la divisa e vediamo”.
A ciò si aggiungeva una certa agitazione durante la perquisizione, tale da causare la caduta di oggetti personali. Sulla base di questi elementi, la Procura aveva ravvisato gli estremi del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, di cui all’art. 337 del c.p., sostenendo che il comportamento complessivo del conducente fosse idoneo a ostacolare concretamente l’attività degli agenti e a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma.
Il Tribunale di Gela, in primo luogo, aveva escluso la sussistenza di una condotta violenta o minacciosa in senso proprio, evidenziando come non fosse emerso alcun contatto fisico tra l’imputato e gli agenti. Anche i gesti descritti – “sgomitare” e “sbracciare” – venivano interpretati non come azioni dirette contro i pubblici ufficiali, ma come movimenti finalizzati al tentativo di allontanarsi. Questa lettura è stata condivisa dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
La Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato, secondo cui il reato di resistenza a pubblico ufficiale richiede una condotta attiva, caratterizzata dall’uso della violenza o della minaccia idonea a impedire od ostacolare l’atto dell’ufficio. Non è sufficiente, dunque, una mera opposizione passiva o un atteggiamento non collaborativo. Richiamando precedenti giurisprudenziali, i giudici di legittimità distinguono chiaramente tra chi impiega forza fisica per sottrarsi all’azione dell’autorità e chi, invece, si limita a protestare, agitarsi o rifiutare di collaborare senza porre in essere atti concretamente aggressivi. Nel caso di specie, la condotta dell’imputato è stata ricondotta proprio a questa seconda categoria.
Particolarmente significativa è anche la valutazione delle espressioni verbali pronunciate. Le frasi incriminate, sebbene sconvenienti e potenzialmente offensive, sono state considerate “generiche” e non realmente minacciose. In altri termini, non sono state ritenute idonee a integrare quella minaccia concreta richiesta dalla fattispecie di cui all’art. 337 c.p. La distinzione è tra l’offesa e la minaccia penalmente rilevante ai fini della resistenza, che deve essere specifica, seria e tale da incidere sulla libertà di azione del pubblico ufficiale.